Art. 3.

      1. I docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, possono, con apposita domanda, chiedere il trasferimento su posto disciplinare

 

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ovvero permanere sul posto di sostegno e avvalersi degli incentivi disposti dal medesimo decreto.